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lunedì 14 ottobre 2013

Jurgen Habermas, Fatti e norme

  
Il seguente testo, a tratti complesso, viene ripreso uno stralcio della Tesi di Dottorato di chi scrive questo Blog. Lo scopo è illustrare un nodo centrale della Teoria della Democrazia di Jurgen Habermas che è uno dei più importanti filosofi contemporanei, e rappresenta una possibile via di uscita “mediana” tra il riduzionismo e il sospetto per la capacità di giungere a decisioni del liberismo e la perdita di senso e fiducia nella democrazia rappresentativa di cui sono espressione le forme di populismo (più o meno estremo) contemporaneo.
In questo testo del 1996 Habermas riprende alcune delle tesi sostenute nelle sue opere precedenti ed amplia considerevolmente il suo raggio d’azione facendo, in sostanza, venire in primo piano l’intreccio tra una teoria della società, della democrazia e del diritto. Per leggere questo importante e difficile testo un modo utile è di contrastarlo con le altre teorie “deliberative” della politica e della democrazia.  Esso si oppone in effetti sia a concezioni della democrazia, come ad esempio quelle “pluraliste” nel senso di Dahl o di Schumpeter, che enfatizzano la libera competizione entro un’arena ordinata per l’affermazione di interessi particolari mutuamente contrastanti.  Teorie, cioè, nelle quali manca un vero e proprio oggetto della deliberazione comune, e per le quali la democrazia è solo un insieme di “regole del gioco”[1].  Del resto in esse manca anche un soggetto collettivo della deliberazione e si trova solo un corpo elettorale segmentato che risponde più alla metafora della domanda ed offerta (scambio di prestazioni politiche contro legittimazione) che a quella del dialogo.
Rispetto a queste due “assenze” l’alternativa concezione deliberativa della democrazia prevede un oggetto (il “bene comune”, o quello “generalizzabile”) e un soggetto (la società generata nel dialogo sociale, articolato in luoghi istituzionali, media, associazioni e movimenti).  Ma contiene anche una richiesta più esigente: la presenza di un processo deliberativo.  Si tratta di proporre che, perché siano “valide”[2], le decisioni siano raggiunte insieme attraverso lo scambio di ragioni
Come vedremo meglio nel seguito, ciò non è comune a tutte le teorie in qualche modo “deliberative”, come mette in evidenza Ferrara, ad esempio, Rawls propone una teoria nella quale vi è l’oggetto di deliberazione (i Princìpi che dobbiamo porre alla base di una cooperazione sociale che sia equa), vi è il corpo deliberante (i cittadini liberi ed eguali) ma il processo di formazione del consenso è immaginato come la verifica della compatibilità di una concezione politica della giustizia (ad esempio quella dello stesso Rawls) con la propria concezione completa del mondo; operazione che è compiuta da ogni singolo cittadino, nel chiuso della sua stanza (o della sua mente). 

In opposizione anche a quest’ultima ipotesi, il centro dell’attenzione di Habermas è da attribuirsi ai “discorsi” reali, che si svolgono nelle sfere specializzate e soprattutto tra le sfere non specializzate (movimenti, organizzazioni a tema, aree di discorso mass mediologico, …) e le istituzioni (corpi legislativi, giudiziari, esecutivi, amministrazioni). 
Si potrebbe descrivere il processo come un progressivo raffinarsi di temi e forme argomentative: partendo dai “discorsi pragmatici”, che si incontrano continuamente nella vita di ogni giorno, occorre dare per scontato che i fini siano condivisi e ci si concentra sui mezzi; quindi o si arriva ad un accordo non conflittuale, secondo la figura del “calcolo”, o si negozia un compromesso.  Talvolta, però, un dissenso si sposta, nel senso che diviene chiaro che si tratta in realtà di conflitto sui fini, la domanda è allora «chi vogliamo essere?»; qui si apre la forbice tra “discorsi etici” e “discorsi morali”; se l’ambito della domanda è «secondo quali norme in generale vogliamo vivere insieme?» siamo nei “discorsi morali” (di fondazione).  In un certo senso siamo nel campo costituente.  Se, invece, la domanda è «quali norme valide si applicano al caso?» siamo nei “discorsi morali di applicazione” e nel campo giudicante (la figura paradigmatica non è più l’assemblea costituente ma il giudice imparziale).  Se, invece, la domanda è «quali norme vogliamo nella nostra particolare situazione esistenziale», in presenza di un “noi” riferito ad una comunità etica concreta e limitata (che fa distinzione tra «noi» e «loro») siamo nel “discorso etico”.

La distinzione tra “etica” e “morale” è, quindi, affidata all’ampiezza ed apertura del “noi” di riferimento. 

Data questa frammentaria presentazione di un problema complesso e venendo ad una sistematica, ma sintetica, ricostruzione dei temi di Fatti e norme, si può cominciare dal dichiarato intento di falsificare l’obiezione di cecità verso le istituzioni, attribuita spesso alla teoria di Habermas, ed anche quella di anarchismo.  Viene proposta da Habermas, infatti, un’immagine della costituzione della società, e dello Stato, generata intorno ad una ragione procedurale capace di “procedere in giudizio contro se stessa”; cioè di una ragione capace di esercitare la critica di sé medesima.  Solo a questo, a parere del filosofo tedesco è possibile appellarsi, proprio a causa del fatto che “non c’è niente di più alto o più profondo cui possiamo appellarci”[3]
Quindi, l’unico valore al quale possiamo ancorare le pretese di razionalità, ancora necessarie per l’organizzazione stabile ed equa della società in cui viviamo, è l’autoorganizzazione democratica di una comunità giuridica.  A questo livello si unificano i nuclei normativi sia del liberalismo che del socialismo. 

Ciò che, con tale mossa propria della sua teoria sin dall’inizio ma solo in questa fase sviluppata in tutte le sue dimensioni, Habermas intende fare è porre le premesse - almeno concettuali - per salvaguardare la risorsa che, più di ogni altra, è messa a repentaglio dalla globalizzazione, cioè: “quella solidarietà sociale che, salvaguardata dalle strutture giuridiche, appare sempre più bisognosa di rigenerazione”[4].  L’idea è fondamentalmente semplice, sempre con le stesse parole dell’autore: “in ultima analisi, i soggetti giuridici privati non possono giungere a godere di eguali libertà soggettive se prima – esercitando in comune la loro autonomia politica – non avranno personalmente chiarito criteri e interessi legittimi, e non si saranno accordati circa gli aspetti rilevanti con cui trattare l’eguale in modo eguale ed il diseguale in modo diseguale”[5].
Il problema con il quale Habermas si confronta sistematicamente in Fatti e norme è quello del ruolo dell’Agire Comunicativo nella società, dato il suo carattere instabile e problematizzante.  Se il riferirsi a ragioni è insito nel telos dell’uso del linguaggio stesso, come vorrebbe la teoria, e consiste, però, in un vortice di problematizzazioni dal quale, in via di principio, nulla può essere escluso, allora come è possibile il realizzarsi della semplice evidenza empirica che la società è relativamente stabile?  Il motivo è che “mondi della vita”, istituzioni incontestate (ma non incontestabili), e diritto concorrono a neutralizzare le instabilità “di una socializzazione realizzantesi attraverso prese di posizione si/no circa pretese di validità criticabili”[6]

A questo stadio, in altre parole, la tesi resta che la società è in ultima analisi integrata attraverso l’agire comunicativo, ma ciò non avviene, per così dire, in un sol colpo.  Gli attori orientati all’intesa confidano, infatti, su una comprensione della situazione “collettivamente negoziata” e interpretano i fatti “alla luce di pretese di validità intersoggettivamente riconosciute”; una comprensione che entra in conflitto con la scarsa disponibilità di tali “comprensioni negoziate” e “fatti riscattati”, mentre le interazioni strategiche necessarie al funzionamento delle società di mercato sono tanto grandi.  Questa situazione genera un conflitto di non semplice risoluzione; la soluzione proposta è che le norme adatte a generare un legame “socio integrativo” debbano essere capaci di produrre obbedienza sia attraverso costrizione di fatto sia attraverso validità legittima.
Infatti, l’unione dell’arbitrio di ciascuno con quello tutti gli altri (ossia l’integrazione sociale) “è possibile soltanto sulla base di regole normativamente valide, ossia di regole che dal punto di vista morale - «secondo una legge generale di libertà» -meritino il libero, ovvero razionalmente motivato, riconoscimento dei loro destinatari”[7].   Il diritto, in altre parole, ha due facce: la validità sociale (o di fatto) e la legittimità (o validità ideale).  La prima “è determinata dalla misura in cui esse s’impongono nella realtà, dunque dal grado della loro accettazione fattuale nella cerchia dei consociati giuridici.  Il diritto positivamente statuito si differenzia dalla validità convenzionale di usi e costumi per il fatto di non poggiare sulla fattualità concresciuta di forme di vita abitudinarie e tradizionali, bensì sulla fattualità che è artificialmente prodotta dalla minaccia di sanzioni giuridicamente definite e azionabili in tribunale”[8].  La seconda faccia è quella della legittimità delle leggi che “si commisura in ultima istanza sulla riscattabilità discorsiva della loro pretesa normativa di validità, e dunque dipende in ultima analisi dal fatto che esse si siano formate attraverso un procedimento legislativo razionale, o per lo meno che esse siano giustificabili dal punto di vista pragmatico, etico e morale.  La legittimità di una regola è indipendente dalla sua fattuale imposizione alla realtà”[9].

Ciò comunque non impedisce che, in generale, un sistema giuridico nel suo complesso abbia un grado di legittimità superiore alle sue singole norme.  E’ infatti più facile che a questo livello complessivo i singoli destinatari si possano vedere anche come autori


Si può dire in sintesi che, nella concezione di Habermas, il sistema giuridico nel suo complesso svolge due ruoli: deve garantire i limiti all’interno dei quali un soggetto trova la possibilità di esprimere la propria azione volontaria in modo libero e legittimo; ma deve anche soddisfare le esigenze di integrazione sociale.  Deve unire “autonomia privata” e “autonomia pubblica”.  Nel secondo senso deve essere espressione di un’intesa sulle regole della convivenza.
Tale concezione si oppone sia alle concezioni funzionalistiche del diritto sia a quelle “ordoliberaliste” (cioè di quelle ipotesi che pensano al mercato come creatore di equilibri spontanei che tanta influenza hanno avuto nel chiedere de-regolazione e ritrarsi delle aree di influenza dello Stato); Habermas propone che il “princìpio giuridico” sia da considerarsi quale mediatore tra il “princìpio morale” ed il “princìpio democratico”.  Sotto questo profilo le norme giuridiche e quelle morali si sviluppano parallelamente come due tipi di norme d’azione diverse ma tuttavia capaci di integrarsi a vicenda.
Habermas, partendo da questa idea, riformula quindi il princìpio “D” in modo che si possa collocare ad un livello di astrazione ancora neutrale rispetto all’alternativa tra “diritto” e “morale”: “sono valide soltanto le norme d’azione che tutti i partecipanti interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali”[10] Dove il termine “discorso razionale” significa: “qualsiasi tentativo d’intesa circa problematiche pretese di validità, purché avvenga in base a condizioni comunicative tali che consentano – dentro uno spazio pubblico costituito da obbligazioni illocutive – di mettere liberamente sotto processo temi e contributi, informazioni e ragioni”[11] Ciò significa che indirettamente può riferirsi anche a trattative, almeno “nella misura in cui queste siano regolate da procedimenti fondati”.
Il termine “valide”, invece, si riferisce alle norme d’azione di carattere normativo; le “norme d’azione” sono aspettative di comportamento generalizzate; e gli “interessati” sono tutti coloro i cui interessi siano coinvolti dai prevedibili effetti di una prassi generale regolata dalla norma in questione. 

Tra l’altro emerge in questa formulazione una caratteristica che verrà in primo piano nella successiva discussione con Rawls: non è consentito restringere pregiudizialmente i temi, i contributi o le ragioni in grado di contare.  Il genere di ragioni ammesso è relativo solo alla logica dei problemi affrontati: si può distinguere, infatti, tra “questioni morali”, “etico-politiche” e “di interesse”.  Se siamo nel primo ambito il riferimento è l’umanità intera e le ragioni accettabili sono quelle che potrebbero essere accettate da qualsiasi individuo (capace di mettersi “al posto” di qualsiasi altro); se nel secondo il riferimento è “la forma di vita della collettività politica assunta come la «nostra»”[12] e decisive sono quelle ragioni che potrebbero essere accettate “da tutti coloro che appartengono alle ‘nostre’ tradizioni e ne condividono i valori di fondo”; nel terzo caso, quello dei contrasti di interesse, invece, occorre “predisporre un razionale bilanciamento tra atteggiamenti di valore e posizioni di interesse che sono tra di loro in conflitto”, sarà l’insieme dei gruppi coinvolti a costituire il riferimento per i necessari compromessi che dovranno essere accettabili da tutte le parti in causa (anche per motivi diversi). Resta anche l’integrazione tra “princìpio morale” e “princìpio di adeguatezza” quando si tratti di applicare a casi particolari una norma fondata in generale. 

In questo contesto Habermas propone tutta una nuova serie di definizioni interessanti: si chiama “libertà comunicativa”, “la possibilità – mutuamente presupposta nell’agire orientato all’intesa – di prendere posizione sia sulle dichiarazioni della controparte sia sulle implicite pretese di verità con cui tali dichiarazioni postulano un riconoscimento intersoggettivo[13].  Inoltre si possono riconoscere i seguenti tipi di “diritto”: (1) il “diritto alla maggior misura possibile di pari libertà individuali” e quindi (2) allo “status di membro associato nell’ambito di una volontaria consociazione giuridica” e, chiaramente, (3) alla “azionabilità dei diritti” stessi.  Ma i destinatari di questi diritti si devono concepire anche come autori degli stessi, ed hanno quindi (4) diritto a “pari opportunità di partecipazione ai processi formativi dell’opinione e della volontà” e (5) “alla concessione di quelle condizioni di vita che devono essere garantite – sul piano sociale, tecnico ed ecologico – nella misura necessaria a poter ogni volta utilizzare con pari opportunità, sulla base dei rapporti esistenti, i diritti civili citati nei punti da (1) a (4)”[14].



Basandosi sull’insieme di questa posizione diviene evidente il nesso interno tra diritto e politica; da una parte il diritto, nella sua funzione di stabilizzare aspettative, ci si presenta come sistema di “diritti” imposti e prodotti da organizzazioni che assumono decisioni vincolanti per tutti, d’altra parte l’obbligatorietà risale proprio alla forma giuridica che “riveste” le decisioni.  Da questo punto di vista lo Stato, che è l’insieme delle organizzazioni che impongono i “diritti”, ha diverse facce: può disporre di una “violenza acquartierata nelle caserme a copertura del suo potere di comando”; afferma e mantiene “l’identità di una convivenza giuridicamente organizzata”; garantisce “un’eguale partecipazione ai processi democratici della legislazione” collegata in modo efficace a un potere esecutivo in grado di eseguire e implementare i programmi adottati. 
Queste tre dimensioni si legano ad una produzione di diritto che ricava “la pienezza del suo senso normativo” non semplicemente “dalla purezza formale” (la forma grammaticale universale) né da “contenuti morali che gli sono dati a priori” (ad esempio dall’estensore) ma “soltanto da un procedimento di produzione giuridica capace di generare legittimità”[15].   Il procedimento non garantisce la certezza del risultato ma solo il chiarimento discorsivo delle questioni di fatto e di diritto di volta in volta pertinenti.  Due termini di riferimento si danno in questa impostazione: la qualità degli argomenti e la struttura del processo argomentativo.

Anche la sovranità popolare muta di senso e “non si personifica più in un’assemblea visivamente identificabile di cittadini autonomi.  Essa si ritira piuttosto nei circuiti comunicativi – per così dire senza soggetto – rappresentati dai fori e dai corpi legislativi.  Solo così, in questa forma anonima, il potere comunicativamente fluidificato della sovranità popolare può vincolare alla volontà dei cittadini il potere amministrativo dello Stato”[16]
Nel diritto, in definitiva, convivono due codici il “codice potere”, caratterizzato dalla funzione di comando, e il “codice diritto”, caratterizzato dalla struttura binaria “giusto/ingiusto”.  Il primo codice contribuisce al secondo nello stabilizzare le attese di comportamento cioè nel produrre “certezza giuridica”.  “Da questo punto di vista, le norme giuridiche devono presentarsi come prescrizioni comprensibili, coerenti e precise, di solito formulate per iscritto; devono essere rese pubblicamente note a tutti i destinatari; non possono prevedere validità retroattiva; inoltre devono disciplinare in linea di princìpio (nonché collegare a conseguenze giuridiche prevedibili) ogni singola fattispecie giuridica, in maniera tale che essa diventi allo stesso modo applicabile a tutte le persone e a tutti i casi tra loro paragonabili.
A ciò corrisponde una codificazione che fornisce alle regole giuridiche un elevato grado di non contraddittorietà e trasparenza concettuale[17]



Una teoria della democrazia: il ruolo delle istituzioni e la coppia “potere”/”influenza”


Dentro la tesi precedentemente citata trova posto anche un’interessante teoria della democrazia, sia funzionale che normativa; una teoria che prevede l’indisponibilità a produrre diritto legittimo senza mobilitare le “libertà comunicative” dei cittadini.  La legislazione presuppone, infatti, un “potere comunicativo” che nessuno può semplicemente possedere, un potere che “scaturisce dagli uomini quando essi agiscono insieme, e svanisce appena si disperdono”[18].
Una tale posizione costringe a differenziare il concetto di potere politico: vi è un aspetto cognitivo, che deriva dalla libera trattazione di temi, informazioni e ragioni e che fonda una sorta di presunzione di razionalità quando sia stata rispettata una procedura sufficientemente inclusiva e aperta al migliore argomento (il modello della “comunità dei ricercatori”); ma vi è anche un aspetto motivazionale, che produce una sorta di “potenziale di potere”.  Habermas usa su questo punto il lavoro fondamentale di Hannah Arendt. In Vita activa la stessa Arendt dice: “ciò che tiene insieme un corpo politico è il suo potenziale di potere, mentre ciò che fa rovinare le comunità politiche è la perdita di potere e infine l’impotenza.  Il processo è in sé inafferrabile, giacché – a differenza degli strumenti della violenza, che possono anche essere immagazzinati e adoperati solo quando occorre – il potenziale di potere esiste solo nella misura in cui si attualizza.  Con un potere attualizzato noi abbiamo sempre a che fare quando parole e azioni si presentano insieme, intrecciandosi indissolubilmente, ossia quando da un lato le parole non sono vuote e dall’altro le azioni non sono brutalmente mute”[19].


Il “potere comunicativo”, che genera in ultima analisi questo “potenziale di potere”, deve, però, essere trasferito nell’implementazione delle leggi; non può “coincidere completamente con la prassi di coloro che conversano tra loro per agire in maniera politicamente autonoma”[20]secondo l’ipotesi fondamentale formulata da Habermas in questa sede è ildiritto che consente questo passaggio.  Il diritto è il medium attraverso cui il “potere comunicativo” si converte in “potere amministrativo”; una trasformazione che “ha il senso di un’autorizzazione entro il quadro stabilito delle competenze”.

Quindi si può, sinteticamente, concepire l’idea dello Stato di Diritto come il risultato storicamente prodotto dell’esigenza di legare da una parte il sistema amministrativo, per sua natura controllato dal “codice potere”, al “potere comunicativo” che genera diritto, ma d’altra parte di tenerlo al riparo dal “potere sociale”, quindi dalla “forza con cui certi interessi privilegiati s’impongono di fatto”[21].  In altre parole “il potere amministrativo non deve riprodursi automaticamente, ma solo rigenerarsi a partire dalla conversione del potere comunicativo”[22]
Ciò si genera comunque in una rete empirica di discorsi (pragmatici, etico-politici e morali) e trattative, che ha come sua “cerniera” il princìpio di sovranità popolare reinterpretato nel modo non concretistico che si è detto.  Passando su un piano normativo si tratta, quindi, di cercare di istituzionalizzare una simile “rete” di forme comunicative e non; forme che idealmente “garantiscano che questioni, temi e contributi d’una certa rilevanza possano non solo ‘farsi sentire’ ma anche essere elaborati, in discorsi e trattative, sulla base delle informazioni più attendibili e delle ragioni più pertinenti”[23].
Una rete che sottrae sostanzialmente all’amministrazione il controllo delle premesse su cui fonda le sue decisioni, prendendolo su di sé.  Bisogna inoltre notare che le premesse non sono neppure affidate solo al corpo legislativo, cosa che produrrebbe su questo punto una posizione di ispirazione positivista, perché esso è solo “il punto centrale o focale di un circuito comunicativo che percorre l’intero corpo sociale, promanando da una sfera pubblica mai totalmente organizzabile”[24]

La teoria della democrazia che prende il via da questa posizione rifiuta, quindi, sia la teoria plebiscitaria[25] che la teoria della rappresentanza[26] e propone che i discorsi, condotti tramite rappresentanza, possano soddisfare le condizioni di una paritaria partecipazione  di tutti gli appartenenti solo se restano “permeabili, sensibili e ricettivi rispetto a stimoli, temi, contributi, informazioni e ragioni loro derivanti da una sfera pubblica già di per sé discorsivamente strutturata (ossia pluralistica, non troppo condizionata dal potere e non troppo distante dalla base)”[27].  L’unico punto di riferimento “nella vertigine della libertà comunicativa anarchicamente svincolata” è quello dello stesso procedimento democratico che si ancora ad un sistema di diritti riconosciuti reciprocamente da cittadini liberi ed eguali.
Ciò non significa che nel passare dalle funzioni della legislazione, dell’applicazione e dell’esecuzione non si diano significativi mutamenti nell’articolazione del “codice-potere” e del “codice-diritto”, oltre che nelle modalità di esercizio delle “libertà comunicative”.  Si può, infatti, ricorrere, nei tre casi, a diversi tipi di ragioni (e quindi a diverse forme di comunicazione): in sede legislativa si ha un’illimitata possibilità di ricorrere a ragioni sia normative (etiche e morali) sia pragmatiche (comprese quelle negoziali) sia pure nel quadro stabilito dalla procedura; il ruolo dell’applicazione giudiziaria è vincolato dalle ragioni confezionate in precedenza dalle norme che deve scegliere ed applicare, deve mirare a produrre decisioni non contraddittorie che salvaguardino la coerenza del sistema giuridico, quindi, dispone delle ragioni normative in maniera ricostruttiva e non costruttiva; l’esecuzione è, infine, orientata alla razionalità strumentale.  Su tale posizionamento mi pare di poter avanzare qualche riserva; la distinzione dei compiti ci appare troppo rigida e forse da indebolire.

Comunque già in Habermas ciò non significa che le tre funzioni siano presenti, in forma non contaminata, in alcuno corpo istituzionale concretamente esistente, ma solo che si tratta di funzioni diverse, distinguendo tra le quali diviene possibile giudicare le forme concrete. 



“Influenza” e “potere comunicativo”, uno schema di esercizio a due velocità


Quindi, il procedimento cui Habermas pensa, e che fonda la legittimità delle norme giuridiche, deve avere la ragionevolezza della genesi democratica.  Questo procedimento è molto più complesso di quello dell’argomentazione morale perché “la legittimità delle leggi non si commisura solo alla giustezza dei giudizi morali, ma anche (tra l’altro) alla disponibilità, pertinenza, rilevanza e completezza delle informazioni, alla produttività con cui s’elaborano tali informazioni, all’adeguatezza con cui s’interpretano situazioni e si prospettano problemi, alla razionalità dei risultati elettorali, all’autenticità delle «valutazioni forti», e soprattutto all’equità dei compromessi raggiunti”[28] Le decisioni bisogna che siano, infatti, “giuste e insieme compatibili”.
Tutto ciò mette in campo la prospettiva di ricentrare il nostro concetto di società, dal punto prospettico dello Stato a quello del procedimento della politica deliberativa, facendo un’operazione che si inserisce direttamente nel cuore della polemica tra concezioni “liberali” e “repubblicane” della politica.  Mentre le prime sono centrate sullo Stato, e prestano esclusiva attenzione all’«output» (ovvero alle conseguenze), le seconde sono polemicamente rivolte contro l’apparato dello stato per un’autoorganizzazione della comunità politica stessa.
L’alternativa tra ipotesi liberale e ipotesi della Teoria del Discorso è sostanzialmente la seguente: “il modello liberale non ruota sull’autodeterminazione democratica di cittadini che discorsivamente si consultano, bensì sulla normazione costituzionale d’una società mercantile che – soddisfacendo le aspettative di felicità d’individui privati economicamente attivi – deve garantire un bene comune sostanzialmente inteso come non politico”[29], mentre la Teoria del Discorso pensa che “il successo della politica deliberativa non dipende dall’agire unanime della cittadinanza, ma dall’istituzionalizzazione di corrispondenti procedure e presupposti comunicativi, e dall’interazione delle consultazioni istituzionalizzate con le opinioni pubbliche informali”[30], punta quindi su una sorta di intersoggettività di livello superiore, incorporata nelle procedure democratiche nella misura in cui contengono in forma implicita processi d’intesa e/o nella rete comunicativa delle sfere pubbliche politiche.
Così facendo la Teoria del Discorso accoglie elementi dell’una e dall’altra parte.  La distinzione operativamente più importante è quella tra sistema politico istituzionalizzato, che è l’unico in grado davvero di agire, e strutture comunicative della sfera pubblica che sono come una diffusa rete di “sensori” che reagiscono “alla pressione delle situazioni problematiche complessive con il sollecitare opinioni influenti”[31] L’interazione tra queste due sfere è garantita dalla “chiusa idraulica” rappresentata dai presupposti e dai procedimenti comunicativi per la formazione democratica dell’opinione e della volontà.
E’ in questo senso che la sovranità popolare, nello schema di Habermas, si fa “anonima” in quanto il suo “sé” scompare “nelle forme comunicative senza soggetto che regolano il flusso della formazione discorsiva dell’opinione e della volontà (una regolazione che serve a rendere presuntivamente ragionevoli i suoi risultati)”[32].  Tutto ciò rinvia anche a condizionamenti sociali complessivi ancorati a mondi della vita ricettivi. 

In un certo modo si tratta di attribuire il “contesto della scoperta” (usando un linguaggio epistemologico) alle sfere pubbliche autorganizzate (cioè ai “pubblici deboli”) e il “contesto della giustificazione” alla sfere pubbliche dei corpi parlamentari. Infatti, anche se Habermas non si fa grandi illusioni sulla vulnerabilità dei “pubblici deboli” rispetto al “potere sociale”, sono comunque questi ultimi che possono percepire nuove situazioni problematiche “in maniera più sensitiva”, condurre discorsi di autorischiaramento (etici) “in maniera più ampia e espressiva”, articolare le identità collettive e le interpretazioni dei bisogno “in maniera più libera”.
Quindi, idealmente, è nella sfera pubblica allargata che possono accendersi “lotte per il riconoscimento” (nuovi movimenti ambientalisti, femministi, emancipativi, …) e “per l’interpretazione dei bisogni” che riconfigura l’agenda delle competenti sfere politiche istituzionali.

Si può dire, conclusivamente, che i processi comunicativi e decisionali propri di un sistema politico che si organizza come Stato di Diritto siano “ordinati sull’asse centro/periferia, strutturati da un sistema di «chiuse idrauliche» e contrassegnati da due diverse modalità nell’elaborazione dei problemi”[33] Ogni decisione vincolante è da considerarsi, allora, legittima quando è controllata dai flussi comunicativi che hanno superato le citate «chiuse idrauliche» partendo dalla periferia.  Una periferia che non è pensabile né come istituzione né come organizzazione ma, al più, come “una rete per comunicare informazioni e prese di posizione, insomma opinioni”[34] Opinioni che ottengono la loro rilevanza in base al loro livello di razionalità e non alla mera rilevazione statistica. 
Ciò fa venire in primo piano la cosiddetta “società civile”, definita da Habermas come “quelle associazioni, organizzazioni e movimenti che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano situazioni sociali problematiche per poi trasmettere questa risonanza – amplificata - alla sfera pubblica politica.  Il nucleo della società civile è costituito da una rete associativa che istituzionalizza – nel quadro di una «messa in scena» di sfere pubbliche – discorsi miranti a risolvere questioni d’interesse generale”[35].  Sue caratteristiche sono la pluralità, pubblicità, intimità e legalità.


Anche la “società civile” non è, però, il “fuoco ideale” su cui si concentrerebbero i “raggi” di una auspicata autorganizzazione globale della società; il margine d’azione è sempre ristretto e il rischio di trasformazione in movimenti populisti che “difendono alla cieca le tradizioni ossificate d’un mondo della vita minacciato dalla modernizzazione capitalistica”[36] sempre presente. Inoltre in essa è disponibile la sola “influenza” e non il vero e proprio “potere”, per il quale bisogna passare attraverso i filtri dei procedimenti istituzionalizzati della democrazia.
Essa forma in effetti una sorta di struttura di intermediazione tra sistema politico, sfera privata e sistemi funzionalmente specializzati; ma anche, in termini spaziali, una complessa rete ramificata in arene internazionali, nazionali, regionali e comunali; in termini di contenuto in diverse specializzazioni funzionali, tematiche etc. ma sempre accessibili anche ai profani; in termini di densità comunicativa, complessità organizzativa e raggio d’azione può andare dal Caffè dello Sport, alle serate familiari, i concerti rock, le manifestazioni alla sfera pubblica astratta dei lettori o degli spettatori. Si può anche distinguere tra attori: autoctoni in cerca di riconoscimento, fruitori in cerca di legittimazione (partiti, organizzazioni, …), e pubblicisti.
Tutte queste diverse sfere pubbliche restano, comunque, reciprocamente porose e manifestano un constante potenziale di autotrasformazione. 

Possono anche immaginarsi almeno tre forme idealtipiche di sviluppo di un tema e della corrispondente influenza:

-          il “modello interno” in cui il tema circola solo entro il sistema politico-amministrativo;

-          il “modello della mobilitazione” in cui i promotori, venendo dal centro politico-amministrativo del sistema, cercano di mobilitare la sfera pubblica per riceverne sostegno da convertire in “potere”;

-          il “modello dell’iniziativa esterna” in cui sono forze esterne autorganizzate a strappare al sistema politico-amministrativo una definizione formale di un tema (può essere citato il caso dell’ambiente, del nucleare, della “terra dei fuochi”, etc.).


[1] - Precisamente di un “gioco competitivo dove interessi organizzati ma egualmente particolaristici cercano di affermarsi in un’arena strutturata in modo da non favorirne pregiudizialmente nessuno” (Alessandro Ferrara, “Democrazia e società complesse: l’approccio deliberativo”, in Sebastiano Maffettone, Salvatore Veca (a cura di), Manuale di filosofia politica, Donzelli, 1996, p.28
[2] - Che significa “fondate su un consenso raggiunto in modo corretto”.
[3] - Jurgen Habermas, Fatti e norme, Guerini, 1996, p.6
[4] - Idem, p.7
[5] - Idem
[6] - Idem, p.17
[7] - Idem, p.39
[8] - Idem, p.40
[9] - Idem
[10] - Idem, p.131
[11] - Idem, p.132
[12] - Idem
[13] - Idem, p.144
[14] - Idem, p.149
[15] - Idem, p.162
[16] - Idem, p.163. Nella definizione citata per “foro” si intende “lo specifico cerchio di persone che garantisce una competente discussione del problema” (n.d.t.).
[17] - Idem, p.179
[18] - Hannah Arendt, Sulla rivoluzione, Ed. di Comunità, 1983
[19] - Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, 1964, p.146
[20] - Jurgen Habermas, Fatti e norme, op.cit., p.179
[21] - Idem, p.180
[22] - Idem
[23] - Idem, p.202
[24] - Idem, p.216
[25] - Una teoria che “prende le mosse dall’assunto volontaristico che esista sì una volontà popolare ipotetica, ogni volta esprimente l’interesse generale, ma che nelle condizioni dell’autodeterminazione democratica essa coincida sostanzialmente con la volontà popolare empirica” (idem, p.219).
[26] - Che, invece, “prende le mosse dall’assunto razionalistico che l’ipotetico bene comune possa essere accertato, staccandosi dal piano della volontà popolare empirica, solo al livello deliberativo dei corpi rappresentativi” (idem, p.219).
[27] - Idem, p.216
[28] - Idem, p.278
[29] - Idem, p.352
[30] - Idem, p.353
[31] - Idem, p.355
[32] - Idem, p.356
[33] - Idem, p.421
[34] - Idem, p.427
[35] - Idem, p.435

[36] - Idem, p.440

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