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domenica 23 settembre 2018

Respingere o riconoscere: italiani in Germania


Ogni anno qualcosa come duecentomila italiani emigrano verso gli altri paesi europei nella speranza di migliorare le proprie condizioni, si tratta di un fenomeno imponente che priva il paese, in molti casi di persone che si sono formate, abili e ambiziose, nel pieno delle loro forze. È l’esatto rovescio dell’analogo processo che porta i medici sudanesi a trasferirsi a Londra[1], o la Germania ad avere ormai accolto il 40% dei laureati siriani. Il paese di emigrazione si impoverisce e quello di immigrazione subisce effetti molto complessi ma non irrilevanti per le dinamiche tra le diverse classi e segmenti del mondo del lavoro e la valorizzazione del capitale[2].
Torniamo dopo su questo piano di discorso, che fa riferimento allo schema analitico proposto in “Immigrazione e questione sociale”, ma ora vale la pena di prestare attenzione ad un rilevante fenomeno in corso nella democratica ed avanzata Germania della Merkel.



Una legge del 2016, poi modificata nel 2017, ha elevato da 3 mesi a ben 5 anni il tempo durante il quale un cittadino comunitario, se ha i requisiti di reddito (ovvero di sua assenza) e soggettivi, deve comunque attendere per poter fruire dell’accesso alle prestazioni assistenziali[3]. Lo scopo dichiarato della norma era di ridimensionare l’accesso allo Stato Sociale, giudicato troppo generoso, nella parte in cui questo attrae di fatto persone allo specifico scopo di sfruttarne i benefici comparativamente superiori[4].
Successivamente e di recente una circolare dei JobCenter ha stabilito che chi si trasferisce in Germania da un paese comunitario ha sei mesi di tempo per trovare un lavoro adeguato, trascorsi i quali viene privato dei diritti conseguenti alla libertà di circolazione e considerato uno “straniero”, ovvero trattato esattamente come un extracomunitario.

Queste norme, primaria e secondaria, intervengono in un complesso contesto definito dalla Direttiva 2004/38/Ce[5] che regola il “diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri”. È da rimarcare che viene indicata l’esatta dizione “cittadini della Unione”, e al punto 1) della premessa è scritto che “La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso”. Un diritto “individuale e primario” che, però, nel seguito è limitato in modo molto significativo, non per caso il punto 2) recita “La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato”.

Ciò che sta succedendo in questi giorni, ed è stato denunciato da Radio Colonia, riportando molti casi, è che almeno cento cittadini italiani emigrati da tempo in Germania hanno ricevuto una lettera dai Job Center nella quale li si intima di trovare un lavoro entro quindici giorni o di lasciare il paese. Vi viene espressamente indicata la decadenza del diritto di “libera circolazione”. Ciò anche in caso di cittadini che il diritto ai sussidi non lo hanno ancora maturato, ma che hanno fatto la sola domanda.


Quale è il problema?

Ci sono essenzialmente tre problemi:
-        Il primo elemento da valutare è la contraddizione con la sbandierata “cittadinanza dell’Unione”, diritto “primario e individuale”, e “libertà fondamentale”, il cui status è attivato solo dalla cittadinanza dell’Unione[6]. L’Acquis di Schengen[7], poi codificato nella Direttiva del 2004, è un compromesso complesso e contraddittorio, ma la sua normale applicazione faceva leva sugli altisonanti principi del preambolo per allentare nella pratica le clausole di salvaguardia del welfare nazionale previste di seguito. Esattamente lo stesso comportamento è stato rifiutato con sdegno all’Inghilterra nelle trattative che hanno preceduto il Brexit. Un Accordo che si può sospendere (la Germania lo ha fatto due volte e l’Italia tre) solo per brevi periodi e dietro adeguata motivazione[8]. Del resto la Germania non è nuova a questo esercizio di doppia morale, si fa in silenzio ciò che si proibisce a gran voce agli altri[9].
-        Il secondo è che la legge crea una forte disparità di diritti tra cittadini dell’Unione, di fatto negando la loro eguaglianza primaria, in particolare se venisse dalla Corte Costituzionale riconosciuto quanto sostenuto dal Tribunale della Turingia rispetto all’incondizionalità degli aiuti previsti dall’Hartz IV in forza dei principi fondamentali dello Stato Sociale, della dignità umana e del diritto all’integrità fisica, oltre che alla libera scelta del lavoro[10]. E’ da dire che questa contraddizione è inclusa nella stessa Direttiva[11].
-        Terzo, la privazione dello status di cittadino dell’Unione a chi non fruisce ancora di sussidi, ma non ha trovato lavoro, conferma che nell’impostazione neoliberale che si è affermata in questi ultimi decenni (in contrato anche con la pur liberale Costituzione del 1949) l’integrazione sociale è affidata solo al mercato. Tale evidenza nella stessa Direttiva è manifestata nel punto 2, quando recita “La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato” e, in via pratica ed applicativa nel punto 10) “Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.” Tutto ciò è poi reso operativo dal dispositivo dell’art.7 della Direttiva[12].

Quali sono i principi che dovrebbero essere osservati?

In questo importante caso sono in gioco alcuni principi fondamentali della convivenza civile, tra i quali è necessario ricordare i seguenti:
-        in primo luogo la fondamentale eguaglianza dei cittadini, tema su cui torniamo,
-        come indicato nella Costituzione tedesca e nella Carta dei Diritti allegata al Trattato di Lisbona, sia pure in modo non a caso molto più timido[13], qui è in gioco anche l’effettività del diritto a condurre una vita decente e all’integrità psico-fisica, che dipende in modo decisivo dall’inserimento sociale. È in gioco, cioè, il diritto tutelato dalla Costituzione al “libero sviluppo della personalità”, che non è solo questione di impedimenti esterni, ma anche di condizioni oggettive istituzionalizzate ed azionabili. È, in altre parole, in gioco l’effettiva possibilità di godere della “libertà sociale”, a fianco delle più limitate “libertà civili” (che restano svuotate in assenza delle condizioni oggettive di sviluppare la propria libertà).
-        In terzo luogo è questione di non scaricare problemi sociali sui singoli, costringendoli a farsene carico da soli[14]. I singoli individui, in un sistema sociale che affida al solo mercato il compito di integrare nella società, e quindi di creare le condizioni oggettive della vita, devono da soli ideare, cercare ed adottare le proprie soluzioni, malgrado in alcuni casi l’inane difficoltà dell’impresa. Come scrive Bauman, viene qui preclusa “la possibilità di una sicurezza esistenziale basata su fondamenta collettive e perciò non offrono nessun incentivo ad azioni di solidarietà, al contrario incoraggiano i destinatari del messaggio a concentrarsi sulla propria sopravvivenza individuale in stile ‘ciascuno per sé, e al diavolo gli altri’, in un mondo incurabilmente frammentato e atomizzato, e quindi sempre più incerto e imprevedibile”.

Quali potrebbero essere le soluzioni?

Questo insieme di problemi richiede una soluzione organica e strutturale, pena la retrocessione in una serie di effetti domino e rivalse, gli uni verso gli altri, che alla fine danneggerebbero in primo luogo i più deboli ed inadeguati tra i cittadini, ovvero quelli per i quali il mercato offre poche possibilità di integrazione sociale autonoma.

Abbiamo due strade davanti, o trasformarci compiutamente in una società di egoismi e disperazione, nella quale unità politiche e territoriali chiuse verso l’esterno (siano esse la “fortezza Europa” o, come appare più probabile alla luce di queste reazioni a corto raggio e sensibili alle sfide politiche, le vecchie “fortezze nazionali”) riducono al minimo le risorse per l’integrazione sociale e quindi le riservano solo ai propri elettori[15]. Oppure prendere sul serio il riconoscimento del diritto ad una vita integra e ad una società coesa e accogliente, scolpito nelle Costituzioni del dopoguerra[16], e scegliere con risorse comuni, in comune, una delle due strade che abbiamo davanti per salvare il principio della circolazione di Schengen, e soprattutto la cittadinanza europea, senza la quale anche il voto diretto per il Parlamento Europeo è solo un inganno; ciò nel caso lo vogliamo fare[17]:

1-     Garantire in modo uniforme in tutta Europa gli stessi “diritti sociali” di integrazione, finanziando in comune un reddito di inclusione garantito per tutti e programmi di “lavoro di ultima istanza”, per tutti coloro che sono in grado di accedervi e lo desiderano[18] in quanto non bisogna dimenticare che il lavoro ben inteso è sempre condotto con altri ed è in sé socialità, come scriveva Marx non è solo “mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita[19]. Naturalmente a condizione che questo lavoro sia libero, sia scelto, e consenta di accogliere lo sguardo dell’altro e potervi rispondere, nello scambio, gli uni verso gli altri, del reciproco servizio. Ciò ha a che fare con la dignità e con la vita, ed il libero sviluppo della personalità, che deve essere garantita dalle nostre Costituzioni a tutti perché, in realtà “il rapporto dell’uomo con se stesso è per lui un rapporto oggettivo e reale soltanto attraverso il rapporto che egli ha con gli altri uomini”[20], e questo passa per il lavoro e non solo per il consumo.

2-     In alternativa, almeno, garantire a tutti i propri cittadini la più impegnativa socializzazione-tramite-il-comune (ovvero in primo ma non esclusivo senso l’accesso a “reddito di cittadinanza”, di base, e “lavoro di ultima istanza”), ed ai cittadini dell’Unione, ma non propri (ovvero non tedeschi in Germania, non italiani in Italia) solo la socializzazione-tramite-il-mercato. Ma rendere il programma di socializzazione-in-comune, in tutti gli Stati Europei, compatibile con l’esistenza della solidarietà comune attraverso il finanziamento condiviso delle politiche relative. In questo caso, infatti, verrebbe meno comunque la radice egoistica del respingimento, ovvero la competizione oggettiva per le risorse del welfare tra cittadini a) (con cittadinanza europea e tedesca) e cittadini b) (con cittadinanza europea e di altro paese). Ovunque avessero accesso alla socializzazione-tramite-il-comune i cittadini europei, il costo sarebbe eguale e ripartito.


Oppure la disgregazione, prigionieri delle nostre contraddizioni.



[1] - dove, come racconta Collier, ci sono più medici immigrati che in tutto il Sudan.
[2] - A grandi linee si determinano effetti di concentrazione che localmente spostano verso i profitti il punto di equilibrio nel conflitto distributivo. Un effetto che tende a ridursi con il tempo e man mano che le popolazioni si integrano e le persone eventualmente spiazzate si ricollocano, ma che può essere rafforzato e ripotenziato da nuovi flussi.
[3] - Cosiddette Hartz IV, che un ricorso alla Corte Costituzionale, avanzato da un tribunale della Turingia rischia di rendere prive delle punitive sanzioni che oggi lo accompagnano, di fatto trasformandolo in un reddito di cittadinanza incondizionato. Oggi i potentissimi Jobcenter se un assistito non trova lavoro hanno la facoltà di imporgli di accettarne uno (arrivando in alcuni caso a proporre lavori immorali, come la prostituzione, ove ciò è legale) pena la riduzione o eliminazione del sussidio. Nel 2016 in 940.000 occasioni hanno applicato la sanzione minima di riduzione temporanea a quasi mezzo milione di persone, ovvero ad un decimo dei cinque milioni di percettori. La Corte della Turingia reputa che questo comportamento leda i principi fondamentali dello Stato Sociale, la dignità umana e l’integrità fisica, oltre alla libera scelta del lavoro. Tutti principi tutelati dalla Costituzione tedesca.
[4] - il cosiddetto “turismo del welfare”, un fenomeno che si stima possa riguardare circa centosessantamila persone, il 3% del totale degli assistiti
[6] - Cfr Direttiva 2004/38/Ce, preambolo, punto 3) “La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione.
[7] - Si tratta di un accordo inizialmente firmato nel 1985 dai soli Benelux, Germania e Francia e poi esteso tra il 1990 ed il 1996 a quasi tutti paesi europei, Italia inclusa, e infine incorporato, come caso di “Cooperazione Rafforzata” quale Allegato vincolante al Trattato di Amsterdam.
[8] - Nel caso erano dei G8, e in solo caso, per sei mesi tra 2015 e 2016 la Germania lo ha sospeso per effetto di uno straordinario flusso di immigrazione internazionale.
[9] - Si veda Sergio Cesaratto, “Chi non rispetta le regole?” Imprimatur, 2018
[10] - Tutti principi tutelati dalla Costituzione tedesca quando sostiene all’articolo 1 (Protezione della dignità umana) che (1) “la dignità dell’uomo è intangibile, è dovere di ogni potere statale di rispettarla e proteggerla”, ed all’articolo 2 (Diritti di libertà) che (1) “ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, …” e (2) “ognuno ha diritto alla vita ed all’integrità fisica”.
[11] - Mentre i punti 1, 2 e 3 enunciano in modo altisonante e solenne, in modo che possa essere venduta al pubblico come una grande conquista di diritti civili, la libertà di circolazione come diritto della cittadinanza direttamente Europea, attestata dal relativo Passaporto, già i punti 9) e soprattutto 10) introduce condizioni limitative severe la cui espressa motivazione è pratica: 10) “Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.
[12] - Art 7: Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a)
di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)
 di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)
 di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

 di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)
 di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2.   Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
a)
l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b)
l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c)
l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;

d)
l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata prevista all'articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L'articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato.
[13] - La Carta dei Diritti si concentra molto sui diritti ‘liberali’ (libertà, sicurezza, privacy, pensiero, coscienza, religione, di proprietà…) e politici (di voto, di riunione ed associazione, informazione e consultazione, azione collettiva, non discriminazione, …) e presta minore riferimento a diritti classificabili come direttamente ‘sociali’, se non in modo indiretto (diritto all’integrità della persona), l’unico diritto di “inserimento” citato è limitato alle “persone con disabilità”, dalla qual cosa si deduce che per quelle normalmente abili l’inserimento nella società non sia un diritto ma resti affidato alle forze proprie.
[14] - Un tema sul quale tornava molto spesso Bauman, si deva ad esempio “Il demone della paura”.
[15] - Questa è, a tutta evidenza la strada prescelta, che sceglie, malgrado i casi in oggetto siano meno del 3% del totale dell’assistenza erogata di considerare egualmente eccessivo (evidentemente politicamente e non economicamente) l’onere. Disapplicando o deformando in questo modo quanto previsto al punto 16) “I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare dell'aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all'allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
[16] - In quella Italiana forse per prima.
[17] - Cosa di cui si può e deve discutere. L’assetto dei “quattro diritti” è intrinsecamente coerente con l’approccio neoliberale, e va rimesso in questione insieme a questo. La circolazione di capitali, merci, servizi e persone deve essere subordinato alla garanzia prevista dalla Costituzione di una società democratica e fondata sul lavoro, nella quale la sovranità appartiene al popolo (e non ai mercati).   
[18] - Si veda Anthony B.Atkinson “Disuguaglianza”, e “Piani di lavoro garantito o redditi di cittadinanza
[19] - Karl Marx, “Critica del Programma di Gotha”, 1875.
[20] - Karl Marx, “Manoscritti economico-filosofici del 1844”, p. 81

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